Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sulla politica energetica, la presente legge favorisce e incentiva l'uso e la produzione razionale dell'energia, definita ai sensi del comma 2, e delle materie prime energetiche, in modo da realizzare azioni dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia, all'uso e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione e al ricorso all'energia nucleare.
      2. Per produzione razionale di energia si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità e alla sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento. Gli interventi finalizzati alla produzione razionale di energia devono, altresì, tenere conto e, ove possibile, prevenire i rischi segnalati dalle analisi scientifiche e tecnologiche e adottare le opportune strategie per impedire il diffondersi di atteggiamenti di rifiuto nei confronti delle fonti di energia prescelte non giustificati dall'esistenza di un pericolo.